mercoledì 16 dicembre 2015

Artifizi, munizioni e polveri: la co-detenzione

Non sono pochi i titolari di porto d'armi che, in occasione del capodanno o di altre festività più o meno sentite a livello locale, approfittano della loro licenza per acquistare fuochi d'artificio e articoli pirotecnici che si avvicinano più ai fuochi professionali che ai classici petardi usati dai ragazzi. Ma a proposito di queste tipologie di fuochi, talvolta non è chiaro che si tratta a tutti gli effetti di materie esplodenti regolate precisamente dalla legge e la cui detenzione parallela a quella di munizioni e polveri per la ricarica non va presa sotto gamba. A chiarire la situazione non aiutano le più recenti normative, che, intervenendo sulla classificazione e sui requisiti per l'acquisto, hanno originato una situazione stratificata e talvolta apparentemente confusa. Cerchiamo quindi di fare chiarezza.

La classificazione
Gli articoli pirotecnici seguono attualmente una doppia classificazione, ciascuna finalizzata a disciplinare aspetti differenti, di cui la più "vecchia" è quella del T.U. di P.S., mentre la più recente è quella di origine comunitaria.

Gli spettacoli preconfezionati sono composti da numerosi piccoli
mortai pre-caricati, motivo per cui a parità di QEN il peso lordo
rilevabile può essere molto elevato. Generalmente sono in cat.
F3, ma possono essere anche in cat. F2 o F4
Il T.U. suddivide tutti gli esplodenti in cinque categorie, convenzionalmente identificate da numeri ordinali (romani). Gli articoli pirotecnici vengono quindi distinti tra artifici veri e propri (IV cat.) e giocattoli pirici (V cat.), questi ultimi a loro volta suddivisi in gruppi (C, D, E) in base alla pericolosità. Si noti che l'ordine delle categorie non ha nulla a che vedere con il grado di pericolo attribuito, per cui in realtà i più pericolosi sono gli artifici di IV cat.; la classificazione del T.U. è tutt'oggi utilizzata ai fini della disciplina di fabbricazione, deposito e trasporto. Se fino a pochi anni indietro esisteva poi una classe di giocattoli pirici "declassificati" con decreto del Ministero dell'Interno, oggi tale situazione non esiste più.
Le categorie europee in cui sono suddivisi gli articoli pirotecnici, introdotte con Dlgs 58/2010 e rideterminate dal successivo Dlgs 123/2015, sono invece quattro, crescenti in base alla pericolosità dell'articolo e identificate da numeri cardinali (arabi) preceduti dalla lettera "F", per distinguerli da quelli teatrali "T" e da quelli per usi tecnici "P".  Diremo per sintesi (e per i fini dei lettori a cui sono rivolte queste note) che sostanzialmente sono finalizzate alla commercializzazione ed al riconoscimento a livello comunitario.
Proprio per fare chiarezza è stata predisposta un'apposita tabella di conversione tra i due sistemi di classificazione, inserita tra gli allegati al Reg. T.U. di P.S., da cui risulta che le categorie F1 e F2 corrispondono alla V cat. e le categorie F3 e F4 corrispondono alla IV cat.


Tabella 1: classificazione degli articoli pirotecnici

Classif. europea
Classif. Reg. T.U.
Classif. ADR
Classif. ONU
Cat. F1
V cat. gruppo E
1.4 S
0337
V cat. gruppo D
1.4 S
0337
Cat. F2
V cat. gruppo C
1.4 G
0336
V cat. gruppo D
1.4 S
0337
Cat. F3
IV cat.
1.2 G, 1.3 G
0334, 0335
Cat. F4
IV cat.
1.1 G, 1.2 G
0333, 0334


Etichettatura dei prodotti
Tutti gli articoli pirotecnici devono essere etichettati singolarmente o, quando non possibile, sulla confezione minima di vendita. L'etichetta deve contenere una serie di indicazioni fondamentali, tra le quali l'indicazione del produttore o dell'importatore, denominazione dell'articolo, tipo, numero di riconoscimento, categoria di appartenenza, anno di produzione, quantitativo di prodotti attivi contenuti (QEN o NEC), istruzioni/precauzioni per l'uso ma soprattutto il marchio di conformità CE. Gli articoli che non presentano, anche parzialmente, l'etichettatura a norma sono da considerarsi illegali e potenzialmente molto pericolosi e non posso assolutamente essere acquistati o detenuti!
Non bisogna inoltre mai dimenticare che l'uso di prodotti illegali può costare, oltre a sanzioni pesantissime, anche gravi lesioni se non la vita.

Acquisto
Bombe di tiro, candele romane e sbruffi sono artifici
generalmente riservati ai soli professionisti abilitati
I requisiti personali per l'acquisto di articoli pirotecnici sono attualmente legati alla classificazione europea. Gli articoli ritenuti meno pericolosi sono collocati nella cat. F1, il cui acquisto è consentito già dai 14 anni e senza formalità. Seguono quelli in cat. F2, acquistabili dai maggiorenni previa esibizione di un documento d'identità, quelli in cat. F3, che richiedono l'esibizione di una licenza di porto d'armi (o nulla osta del Questore), ed infine quelli in cat. F4, riservati ai professionisti abilitati ex art. 101 Reg. T.U. (i c.d. "pirotecnici", da non confondersi coi "fochini") ed in possesso di nulla osta o licenza di deposito. Riguardo a quest'ultima categoria, fino all'entrata in vigore del recente DLgs 123/2015 era possibile acquistare fuochi professionali in virtù dell'abilitazione (erroneamente spesso definita "patentino") unitamente a porto d'armi, ma non essendo ciò più permesso è attualmente necessario il nulla osta anche ai pirotecnici titolari di porto d'armi, a meno che non abbiano licenza di deposito ex art. 47. E' importante sottolineare che le cat. T2 e P2 non sono equivalenti alla cat. F2 bensì alla F4, per cui risultano anch'esse destinate esclusivamente ai professionisti.
Ovviamente non è possibile neanche alcuna cessione di articoli appartenenti a qualsiasi categoria a persone che non abbiano i requisiti per poterli acquistare, di tal modo risulta illegale far acquistare i fuochi da un conoscente "abilitato" per poi farseli cedere. 
Per motivi evidenti si sarà capito che gli articoli qui d'interesse e più delicati da trattare sono quelli di cat. F3, rappresentati per lo più da razzi e spettacoli preconfezionati. Se infatti le categorie F1 e F2 sono sostanzialmente di libera vendita e detenibili senza formalità (anche se in alcuni casi con limiti alla quantità), al contrario le categorie F3 e F4 sono sottoposte a molteplici limitazioni.

Detenzione e trasporto
Contrariamente a quanto accade per le armi, nel nostro ordinamento non esiste una vera e propria limitazione alla detenzione di esplodenti,  ma vi sono comunque delle limitazioni al deposito ed al trasporto senza licenza ben identificate all'art. 97 Reg. T.U. Questo dispone chiaramente che possano trasportarsi o tenersi in deposito senza licenza fino a 25kg di artifici (IV cat.), ma sfortunatamente vi sono delle incertezze riguardo all'accertamento del peso ed alla detenzione assieme ad altri esplodenti, quali munizioni e polveri per la ricarica.
I fuochi di cat. F3 e F4 (IV cat. T.U.) fanno cumulo con le
polveri e le munizioni già tenute in deposito
Il primo problema risiede nella formulazione della legge, che parla di "peso loro, escluso l'imballaggio", su cui ci si è arrovellati per decenni tra chi sostiene che debba considerarsi il peso degli interi artifici (compresi gli involucri) e chi invece che si debbano considerare solo le masse dei prodotti attivi, considerati "lordi" col contributo anche di quelli non scoppianti (componenti luminose, fumogene, spolette, micce etc.). A complicare la situazione si aggiunge la modalità di indicazione del peso sulle etichette, che fa riferimento esplicitamente ai prodotti attivi e potrebbe risultare fuorviante. La soluzione non è banale, ma il fatto che il trasporto ADR (merci pericolose) sia obbligatorio solo per quantitativi superiori a 20kg di QEN lascia pensare che debbano essere considerate anche le componenti inerti. Tale corrispondenza è particolarmente verosimile per i prodotti della cat. F4, che a parità di peso lordo contengono un'elevata massa di prodotti attivi, mentre i fuochi di cat. F3 contengono molto più materiale inerte. Se quindi le c.d. "bombe" o "granate" riservate ai professionisti contengono il 75-80% di materiale attivo, essendo destinate ad essere sparate dai mortai del pirotecnico, gli spettacoli preconfezionati a parità di materiale attivo presentano un peso complessivo ben più elevato, poiché il prodotto contiene al suo interno non solo delle "bombe" analoghe a quelle professionali (ovviamente in calibri minori) ma anche i mortai che servono a lanciare ognuna di esse (i tubi di cartone che compongono lo spettacolo e ne determinano la forma e la dimensione). Anche sotto questo profilo bisogna affidarsi alle convenzioni, che spesso, in analogia ai fuochi di cat. F4, vede considerare come peso lordo il QEN indicato sull'etichetta maggiorato del 25%. In ogni caso prima di procedere all'acquisto ed alla detenzione di fuochi è consigliabile informarsi alla Questura o all'Ufficio di P.S. competente per evitare di essere considerato fuori dai limiti o comunque denunciare l'effettivo peso lordo dei prodotti, misurato con una bilancia, a prescindere dal QEN riportato sull'etichetta.
Il problema della detenzione, data la formulazione dell'art. 97, esclude invece a priori che si possa tenere in deposito contemporaneamente il massimo di ciascun tipo di esplodente. Il fatto però che non esista una tabella di equivalenza ufficiale tra munizioni, polveri ed artifici rende complicato capire quanto di ciascuno si possa tenere in base a quanto degli altri già tenuto. Per quel che riguarda le munizioni e le polveri è divenuta convenzione (confermata dalla giurisprudenza) utilizzare le equivalenze in vigore per i depositi di minuta vendita. Relativamente agli artifici molte questure e commissariati considerano che 5kg di artifici "lordi" corrispondano a 1kg di polveri. Bisogna notare che, sempre in base alla formulazione dell'art. 97, le munizioni per pistola non sarebbero da conteggiarsi ai fini della determinazione della somma di esplodenti in deposito, ma per precauzione è consigliabile tenerne comunque conto.
Tutti gli artifici di IV cat. (cat. F3 e F4) devono essere denunciati ai sensi dell'art. 38 T.U. e pertanto con le stesse modalità delle armi e delle munizioni.


Tabella 2: conversione esplodenti per deposito e trasporto

Corrispondono >
Mun.
(a.lunga)
Mun.
(a.corta)
Polv. I cat.
(kg)
Art. IV cat.
(kg QEN)
Art. IV cat.
(kg lordi)
100 munizioni
(arma lunga)
100
714
0,1785
0,714
0,8925
100 munizioni
(arma corta)
14
100
0,025
0,100
0,125
Polveri I cat.
(1kg)
560
4000
1
4
5
Artifici IV cat.
(1kg QEN o NEC)
140
1000
0,25
1
1,25
Artifici IV cat.
(1kg peso lordo)
112
800
0,2
0,8
1
N.b.: la tabella fa riferimento all' All. B Reg T.U. di P.S. ed alle convenzioni indicate nel testo, pertanto è da considerarsi meramente indicativa e non universalmente accettata. 


Utilizzo dei fuochi
Mentre per i giocattoli pirici c'è una certa tolleranza, bisogna invece stare molto attenti a dove, quando e come si usano artifici di IV cat. Sulle etichette, come già visto, deve essere riportata la distanza di sicurezza da edifici e spettatori e senz'altro bisogna attenervisi evitando in ogni modo che chiunque si trovi nelle vicinanze dell'artificio mentre questo viene utilizzato e tenendo presente che si è sempre responsabili per danni e lesioni procurate dall'utilizzo non diligente dei fuochi. Va inoltre ricordato che l'art. 57 T.U. e soprattutto l'art. 703 C.P.  vietano l'accensione di fuochi d'artificio, il lancio di razzi e le esplosioni e accensioni pericolose in genere in prossimità o in direzione di centri abitati e strade pubbliche.
Inoltre negli ultimi anni si è affermato il discutibile uso dei comuni di imporre limitazioni all'uso di articoli pirotecnici durante il capodanno o altre festività, fino ad arrivare a vietarne del tutto l'utilizzo, di modo che risulta comunque necessario informarsi della presenza di ordinanze locali per evitare sanzioni anche molto salate.
In sostanza è evidente che quello che a prima vista potrebbe sembrare un semplice svago nella realtà nasconda insidie che possono comportare serie complicazioni. E' bene quindi sempre prestare la massima prudenza per evitare, oltre a crear danni a persone o cose, che delle occasioni di festa e divertimento possano tramutarsi in noie giudiziarie. Noie che, come è noto, per noi detentori di armi possono avere risvolti molto più gravi di una semplice sanzione amministrativa.

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