LEGGE 25 marzo 1986, n. 85
Norme in materia di armi per uso sportivo.
Pubblicata sulla G.U. n. 77 del 3 aprile 1986
Aggiornata al D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121
Aggiornata al D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121
Art. 1
Nella legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 10, nel sesto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo". [1, 2]
[1] La L. 27 dicembre 1977, n. 968, è stata abrogata e sostituita dalla L. 11 febbraio 1992, n.157, che definisce le armi consentite per l'esercizio dell'attività venatoria all'art. 13.
[2] Il sesto comma dell'art. 10 L. 18 aprile 1975, n.110, è stato successivamente riformulato da diverse leggi, risultando i limiti alle armi detenibili attualmente estesi a tre per le armi comuni, a sei per le armi comuni riconosciute sportive, ad otto per le armi antiche e confermando l'abolizione del limite alla detenzione di armi da caccia già stabilito dalla L. 11 febbraio 1992, n.157.
Art. 2
Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.
Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.
Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova e' redatto un apposito elenco.
Art. 3
Delle armi per uso sportivo e' consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psicofisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva. [3]
[3] Per quanto riguarda la possibilità di porto e trasporto delle armi sportive si veda l'approfondimento specifico.
Tags: legge 85/86; legge 85/1986; testo legge 85/86; testo legge 85/1986; testo 85/86; testo 85/1986; legge 85 86; legge 85 1986; testo legge 85 86; testo legge 85 1986; testo 85 86; testo 85 1986
Nessun commento:
Posta un commento