LEGGE 2 ottobre 1967, n. 895
Disposizioni per il controllo delle armi.
Pubblicata sulla G.U. n. 255 del 12 ottobre 1967
Aggiornata al D.L. 18 febbraio 2015, n. 7
Art. 1
Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni. [1]
[1] Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1, primo comma, le parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro"".
Art. 2
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila. [2]
[2] Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"".
Art. 2-bis
Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.
Art. 3
Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila. [3]
[3] Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 3, primo comma, le parole: " e con la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"".
Art. 4
Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni. [4, 5, 6, 7]
Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma e' aumentata da un terzo alla meta':
a) quando il fatto e' commesso da persone travisate o da piu' persone riunite;
b) quando il fatto e' commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto e' commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.
[4] Il D.P.R. 25 ottobre 1968, n. 1084, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalità politiche, a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche o sindacali [...] delitto di cui all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino al 27 giugno 1968".
[5] Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, ha disposto:
-(con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che " E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali [...] reati previsti dall'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni".
- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che "E' inoltre concessa amnistia [...] per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale".
- (con l'art. 11, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970".
[6] Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. n. 184 del 21.07.1971) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1. del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia".
[7] Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera d)) che "all'articolo 4, primo comma, le parole: " e con la multa da euro 206 a euro 2065" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro"".
Art. 5
Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi ((e delle loro parti)), delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi.
Art. 6
Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.
Art. 7
Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. [8, 9]
Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre mesi. [8, 9]
[8] Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia [...] per i reati di cui all'art. 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorra l'attenuante di cui all'art. 5 della predetta legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986".
[9] Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "E' concessa amnistia [...] per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorre l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989".
Art. 8
Non e' punibile chi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e prima dell'accertamento del reato, consegna le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nel precedente articolo 1 o nell'articolo 695 del Codice penale.
Art. 9
Per i reati previsti dalla presente legge si procede a giudizio direttissimo.
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