domenica 20 novembre 2011

Cosa cambia dopo l'eliminazione del catalogo

La norma che elimina il Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo (comma 7 art. 14 L. 183/2011), come specificato all'art. 36 della stessa legge, entrerà in vigore il primo gennaio 2011. Fino a quella data, pertanto, nulla ancora cambia. Ma le domande che si rincorrono su siti e forum in tema sono più o meno sempre le stesse, e tra "opinionisti" e "periti" improvvisati si sta creando una gran confusione. Cerchiamo quindi di chiarire, norme alla mano, quali saranno i cambiamenti conseguenti.

La "validità" del Catalogo anche a fronte della sua eliminazione.
Anche se il Catalogo è stato eliminato abrogando l'articolo di legge che lo predisponeva, le catalogazioni passate potranno continuare ad essere utilizzate al fine di provare la qualifica di arma comune in caso di contestazione (anche se non sarebbe necessario, come in evidenza al punto successivo). Sebbene non vi sia più il Catalogo, infatti, rimangono pur sempre disponibili tutti i decreti di catalogazione emanati dal ministero dell'interno. Non essendo variate le norme che distinguono le armi comuni da sparo dalle armi da guerra, tali decreti continuano ad avere valore nella misura in cui, come in passato hanno escluso dalle armi da guerra certi modelli di arma con certe caratteristiche, così anche ora, non essendo variati i parametri tecnici che fanno la differenza, tali armi devono continuare ad essere considerate comuni.

Distinzione tra armi comuni ed armi da guerra.
La distinzioni tra le armi comuni da sparo e le armi da guerra sarà operata esclusivamente in base agli artt. 1 e 2 della L. 110/75 e all'art. 1 L. 185/90. In pratica saranno da guerra solamente le armi completamente automatiche e le armi in calibro superiore a 12,7mm (calibro .50 anglosassone), come stabilito dal decreto del Ministero della Difesa del 13 giugno 2003, applicazione della L. 185/90 sui materiali d'armamento. Quanto a quest'ultimo attributo facciamo notare che tale limite comunque non si applica alle armi a canna liscia e che non è mai stato applicato nei confronti di alcune armi in calibro maggiore (ad es. tutti i "Nitro Express") che sono state catalogate in passato. Per queste armi consigliamo di ricercare e conservare il decreto di catalogazione.
Rimane invece in vigore la categoria delle "armi tipo guerra", che comprenderà tutte le armi rese automatiche a seguito di alterazione e quelle capaci di utilizzare munizionamento da guerra e al contempo private del "limitato volume di fuoco" previsto dall'art. 2 L. 110/75, Sempre che si possa ritenere applicabie in quanto il "volume di fuoco" varia con il caricatore che si inserisce nell'arma e, soprattutto, non è mai stato specificato in alcuna norma il limite che il "volume di fuoco" dovrebbe avere.

Identificazione delle armi sportive.
Il dubbio maggiore che assale i detentori di armi è la qualificazione delle armi sportive. Molti (evidentemente autodichiarati) esperti ritengono che quando il catalogo non vi sarà più scomparirà anche la categoria delle armi sportive, sicché molte persone sarebbero in pericolo per via delle armi che detengono, relativamente ai limiti di cui all'art. 10 L. 110/75. Nulla di più errato.
La categoria delle armi sportive, che ricordiamo non essere una categoria alternativa a quella delle armi comuni da sparo ma una sottocategoria di queste, classificate come sportive dal ministero dell'interno previo parere della Commissione Consultiva e del CONI, è stata istituita dalla L. 85/1986. Questa non viene toccata e quindi continuerà normalmente ad essere in vigore. In particolare prevede, al terzo comma dell'art. 2, che il ministero dell'interno rediga l'elenco delle armi comuni da sparo classificate come sportive e che tale elenco sia allegato al Catalogo. In realtà in venticinque anni tale elenco non è mai stato redatto, il ministero si è limitato a pubblicare il riconoscimento della qualifica sportiva delle armi tramite i decreti di aggiornamento del Catalogo pubblicati in Gazzetta. Evidentemente ora l'elenco delle armi comuni riconosciute sportive dovrà essere redatto per forza, anche se non allegabile al Catalogo.
Nel frattempo, per prevenirsi nei confronti di contestazioni da parte di burocrati non troppo impiegati in cose serie, consigliamo di ricercare e conservare, e magari allegare alla denuncia, i singoli decreti di riconoscimento della qualifica di armi sportive detenute o che si vogliono detenere.

Identificazione delle armi da caccia.
Dato che il Catalogo non ha mai avuto la possibilità di stabilire se un'arma fosse da caccia o meno, nulla cambia. Le armi continuano ad essere considerate da caccia sempre e solo in base all'art. 13 della L. 157/92.

Segni distintivi ed armi clandestine.
L'eliminazione del catalogo fa sì che, conseguentemente, il numero progressivo di iscrizione non sia più uno dei segni distintivi che devono essere apposti sulle armi prodotte o importate, così che la sua mancanza non potrà più rendere l'arma clandestina. Se per le armi di nuova produzione questo può essere quasi indifferente, sarà una positiva novità per le armi da collezione importate, su cui l'apposizione del numero di catalogo ha sempre costituito una diminuzione del valore storico e collezionistico degli esemplari "sfregiati".

Capienza dei caricatori.
I caricatori delle armi comuni non saranno più limitati come previsto dai decreti di catalogazione. Unica eccezione, su cui bisognerà attendere di vedere come si orienterà la giurisprudenza, potrebbero essere le armi capaci di sparare munizionamento da guerra, di cui al comma secondo art. 2 L. 110/75. Sostanzialmente parliamo delle armi in calibro .223 Remington (alias 5,56mm NATO), .308 Winchester (alias 7,62mm NATO), 7,62mmx39 e poche altre. Queste difatti potrebbero venire considerate "tipo guerra" qualora venisse a mancare il "ridotto volume di fuoco". Certamente i caricatori a piena capienza, generalmente da 30 colpi, erano e rimangono parte di arma da guerra. Per queste armi è consigliabile continuare ad usare caricatori della capienza con cui erano catalogate. O almeno di limitarsi alla capienza massima concessa dal catalogo per le armi nello stesso calibro, di modo da poter ragionare per analogia.

Modifiche alle armi comuni.
Tutte le modifiche che non ricadano tra le alterazioni di cui all'art. 3 L. 110/75 (ovvero quelle che aumentano la capacità offensiva o l'occultabilità a seguito di alterazione meccanica o dimensionale dell'arma) saranno consentite. Rompifiamma, compensatori, contrappesi, calci collassabili o retrattili non saranno più un problema. Conseguentemente anche le filettature per il loro montaggio. Le conversioni di calibro potranno essere montate, tenendo presente però che l'aumento di calibro potrebbe essere considerato una alterazione di cui sopra in quanto aumenta la potenzialità di offesa. Anche se non si capisce per quale motivo si potrebbe montare una conversione calibro 9mm su un'arma calibro .40 e non viceversa, dato che in tutti i casi le armi rimarrebbero comuni. Anche qui bisognerà vedere come la giurisprudenza si orienterà.

Armi liberalizzate.
Anche delle armi liberalizzate (cioè gli strumenti ad aria o gas compressi di potenza inferiore a 7,5 Joule) il ministero deve redigere una lista allegata al Catalogo. Nonostante la sua abolizione, però, ai prototipi di nuova importazione o produzione continuerà a dover essere attribuito un numero progressivo di conformità e gli esemplari prodotti o importati dovranno continuare a portare impresso tale numero, come previsto (sebbene non proprio legittimamente) dal d.m. 362/2001 all'art. 4. Il ministero dovrà redigere, come per le armi comuni classificate sportive, un apposito elenco da aggiornarsi periodicamente.

Come abbiamo già detto in un altro articolo, l'abolizione del Catalogo è stata fatta frettolosamente e male, senza pensare ad adeguare tutta la normativa che col catalogo aveva a che fare. L'unico aspetto positivo della faccenda è che, però, nessuna delega è stata data al ministero dell'interno relativamente a tali adeguamenti, per cui non dovrebbe avere la facoltà di tentare colpi ai danni di cacciatori, tiratori, collezionisti ed operatori del settore. Ma non bisogna dimenticare che, sebbene il catalogo sia stato eliminato, la maledetta Commissione Consultiva continua a rimanere al suo posto con quasi tutte le sue funzioni e sarà sicuramente lei a dare le linee guida al ministero riguardo a come si dovrà comportare ora che il Catalogo non c'è più.
Sarà bene stare accorti e prepararsi ad osteggiare qualsiasi tentativo del ministero e della commissione di continuare ad aggirare la Legge, anche ora che sono stati privati del loro strumento più potente.

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