La scorsa notte la notizia è stata diffusa dalla rivista Armi e Tiro a seguito di un comunicato ANPAM: il ministero ci sta riprovando. E quale scusa migliore del decreto anti terrorismo? Sembrava partito quasi bene, limitandosi a questioni realmente legate al terrorismo, ma il ministero non ha perso l'occasione ed è riuscito a far approvare di soppiatto due emendamenti (3.100 e 3.101) al decreto durante la fase di conversione alla Camera dei Deputati.
Sebbene sui social network si sia diffusa la notizia che i due emendamenti siano stati presentati da deputati del M5S, i verbali* della seduta del 19 marzo delle commissioni II (giustizia) e IV (difesa) alla Camera mostrano chiaramente come siano stati presentati dal governo, rappresentato dal viceministro dell'interno Bubbico (PD).
E' quindi chiaro che gli artefici di tutto questo, qualora vi fossero dei dubbi, siano i funzionari del mininterno.
Vediamo nel dettaglio quali sono le modifiche proposte e le conseguenze per gli appassionati. Riportiamo il testo come trasmesso al Senato, nelle parentesi sono le considerazioni di chi scrive.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2015, N. 7
(omissis)
(omissis)
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«(omissis)
3-sexies. All’articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell’ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all’articolo 38, primo comma, secondo periodo.".
[Produttori e importatori di armi non avranno necessità di licenze per produrre, importare e commercializzare caricatori "maggiorati"]
3-septies. All’articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.".
[Si introduce l'obbligo di denuncia per i caricatori "maggiorati" detenuti. L'ultima parte del periodo forse vorrebbe escludere dall'obbligo i caricatori per armi sportive, ma se ha questo scopo è mal formulato e di fatto non li esclude poiché l'art. richiamato trova applicazione solo per quanto riguarda la fabbricazione, l'introduzione sul territorio dello Stato e la vendita di detti caricatori]
3-octies. All’articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "detiene armi o" sono inserite le seguenti: "caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o".
[Punisce con l'arresto da 3 a 12 mesi o con l'ammenda la detenzione illegale di caricatori "maggiorati". La disposizione è particolare in quanto l'art. modificato attualmente è applicabile solo alle armi proprie non da sparo (c.d. "bianche") e non alle armi da sparo, per le quali trovano applicazione gli artt. 2 e 7 della L. 895/67, anche se questo non ne pregiudicherebbe l'applicabilità ai caricatori, la cui detenzione illegale diventerebbe una contravvenzione]
3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall’obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.
[E' una sanatoria per i caricatori già detenuti e non denunciati, fatte salve le specifiche esenzioni dall'obbligo di denuncia delle armi e delle parti]
3-decies. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
"2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l’attività venatoria non è consentita con l’uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert".
[Esclude dalle armi da caccia, con tutte le conseguenze ai fini della detenzione, i c.d. "black rifles" e le armi in piccolo calibro anulare. A parte le considerazioni ovvie sull'idiozia della distinzione delle armi in base al loro aspetto esteriore, l'esclusione dei calibri è mal formulata e probabilmente inapplicabile (se non ricorrendo ad opinabili "interpretazioni"), poiché non è definito in base a quale criterio una munizione dovrebbe considerarsi superiore al 6mm Flobert**. Il calibro? La lunghezza del bossolo? L'energia erogata? Probabilmente al mininterno si devono essere resi conto che le limitazioni imposte per decenni alla detenzione di munizioni cal. .22 sono del tutto illegali, quindi hanno preferito correre ai ripari!]
3-undecies. Alle armi escluse dall’uso venatorio ai sensi dell’articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all’articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni»;
[In sostanza i c.d. "black rifles" che risulterebbero detenuti in sovrannumero continuerebbero comunque ad essere detenuti legalmente, ma per l'acquisto di ulteriori si richiederebbe la disponibilità di un posto tra le "comuni" e le sportive, o in alternativa la necessità di licenza di collezione. Ad esempio: una persona che detiene 10 di questi fucili (attualmente quasi tutti da caccia e detenibili senza limiti) potrebbe continuare a detenerli. Qualora però ne volesse acquistare un altro dovrebbe liberare almeno due posti (sempre che 6 tra questi siano sportivi e non detenga altre armi che non siano da caccia) per poterne avere solo 8 in denuncia e conseguentemente avere un nono posto libero in cui collocare quello nuovo, oppure inserirlo in collezione. Sperando sia chiaro il macchinoso concetto...]
(omissis)»
Vista la data in cui la notizia è stata diffusa in molti avranno sperato si trattasse di un (poco simpatico) pesce d'aprile; sfortunatamente così non è.
Come è evidente le nuove norme (quasi) introdotte sono a dir poco assurde e, soprattutto, nulla hanno a che vedere con lo scopo della legge, o vero il contrasto del terrorismo. Ma per i cialtroni del mininterno, attualmente ben appoggiati dal governo e dalla maggioranza parlamentare, ogni occasione è buona per limitare i diritti e le libertà dei cittadini onesti. Non resta che sperare in opportune forme di contrasto durante la fase di conversione in Senato, appena iniziata. Anche perché i tempi sono stretti, dato che l'iter deve concludersi entro il 20 aprile.
* Pagg. 12-13 (discussione) e 27-29 (testo degli emendamenti approvati)
** Munizione tra l'altro per armi a canna liscia, come da specifiche CIP
1 commento:
In un paese dove nulla funziona, dove si fanno solo leggi fantoccio, dove tutto è Gestito malamente da personaggi discutibili.. Non si puo sempre tacere e raccogliere Obblighi !!
Occorre che il popolo inizi a parlare.
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