Diffusa ieri la notizia dalla rivista Armi e Tiro, da stamattina è disponibile ufficialmente il testo dell'emendamento inserito nella conversione in legge del DL 95/2012 relativo alla revisione della spesa pubblica (anche nota come "spending review"). Il testo ufficiale è formalmente differente da quello pubblicato da Armi e Tiro, ma il contenuto è negli effetti praticamente identico:
Emendamento 12.1000, presentato dal governo
"Dopo il comma 90, sono aggiunti i seguenti:
"90-bis. A seguito della recente soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco Nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma di cui alla normativa comunitaria."."
Un emendamento dagli effetti apparentemente rassicuranti, ma sarà effettivamente così? Facciamogli le pulci.
Anzitutto non possiamo non notare che il comma aggiunto dall'emendamento sarebbe incongruente con l'articolo in cui si andrebbe ad inserire, denominato "Soppressione di enti e società". Ma queste sono "formalità"...
In secondo luogo il comma inserito non andrebbe a modificare, come inizialmente tentato, l'art. 11 L. 110/75, ma rimarrebbe una norma a sé stante in una legge di ambito completamente differente. E la formulazione apre la strada a peggiori applicazioni rispetto a quelle derivanti dall'art. 1 DL 79/2012, attualmente soppresso. Difatti il contenuto dell'emendamento in questione, attribuendo la competenza relativa all'accertamento della qualità di arma comune da sparo al BNP e relazionandola alla soppressione del catalogo, potrebbe giustificare interpretazioni secondo cui il passaggio per Gardone potrebbe divenire obbligatorio anche per le armi già passate per banchi CIP riconosciuti. Non sarebbe difficile sostenerlo partendo dal presupposto che fino al 1 gennaio tutte le armi, anche quelle già bancate CIP, erano sottoposte a catalogazione sebbene la provenienza europea e la rispondenza alle norme europee fosse già certificativo della qualità di arma comune. Attribuendo quindi una nuova competenza al BNP (che, come già dimostrato, attualmente deve occuparsi solo delle prove delle armi per questioni di sicurezza degli utenti) differente ed indipendente dalla prova delle armi, si potrebbe sostenere che le armi già bancate CIP debbano passare al BNP non per la prova, che ai sensi dell'art. 11 L. 110/75 non è necessaria, ma per il semplice accertamento della qualità di arma comune da sparo. Con un inevitabile aumento dei costi delle procedure di importazione, specie se da parte di cittadini per singole armi. Ovviamente l'accertamento non potrebbe avvenire solo sulla carta, perché se il BNP si dovesse attenere alle dichiarazioni dell'importatore non avrebbe accertato alcunché.
Ancora: cosa si intende per "ai sensi della vigente normativa" in proposito alla qualifica di "arma sportiva"? La vigente normativa prevede semplicemente che siano sportive le armi destinate esclusivamente all'uso sportivo riconosciute dal ministero previo parere delle federazioni sportive affiliate al CONI (art. 2 L. 85/86). Delle armi sportive dovrebbe poi esistere un elenco, una volta annesso al catalogo, che però non è mai esistito per inadempienza del ministero. Il che esclude che il BNP possa avere un quache ruolo nel riconoscimento delle armi sportive. Evidentemente tale espressione, mutuata dalla formulazione dell'art. 1 DL 79/2012 preparata in relazione alla modifica dell'art. 2 L. 85/86 poi soppresse, non dovrebbe avere ragione d'esistere. Oppure, ed è più probabile, è rimasta tale e quale in previsione di una modifica alla 85/85 identica a quella attualmente soppressa ma che potremmo ritrovarci infilata di nascosto in qualche altra legge. Magari di quelle che risultano poi immodificabili per la per la necessità di ricorrere al voto di fiducia.
Si apre poi un problema di natura procedurale: se il BNP ha la competenza di accertare la qualifica di arma comune da sparo significa che tale competenza è stata tolta al ministero, che attualmente la detiene (anche se non la esercita per motivi già detti). Questo si traduce nel fatto che il ministero, nell'accoglimento delle istanze per importazioni di armi comuni, non dovendo più valutare la qualità dell'arma, debba attenersi unicamente ai requisiti soggettivi dell'importatore. Ovvero dovrebbe concedere licenza basandosi sulla sola dichiarazione dell'importatore e senza curarsi di accertare a che categoria appartenga l'arma per cui viene richiesta, per poi lasciare che, una volta importate, sia il BNP a decidere se possono rimanere in Italia in quanto comuni o destinate altrimenti ai sensi dell'art. 14 L. 110/75 (sempre che si possa ritenere applicabile ma per semplificare diciamo di sì).
Per concludere c'è un altro aspetto fondamentale: ma il Senato della Repubblica, solo una decina di giorni indietro, non aveva vietato al governo di tentare ulteriori modifiche a norme che già funzionano (o meglio funzionerebbero se il ministero sapesse fare il proprio lavoro) benissimo?
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