RETTIFICA:
Il problema è che l'emendamento 1.6 etc. non è propriamente "assorbibile" dall'emendamento 1.1, in quanto contengono due modifiche diverse: il primo sopprime un periodo annullandone gli effetti, il secondo riformula lo stesso periodo modificandone gli effetti.
Di conseguenza l'assorbimento dichiarato dalla commissione, ora come ora, non consente di capire se l'ultimo periodo della lett. a) del comma primo sia stato quindi soppresso o riformulato. Ovvero se la nuova "catalogazione" sia stata eliminata o semplicemente limitata tramite l'esclusione delle armi da caccia ad anima liscia e ad avancarica.
Quel che è certo è che l'emendamento 1.6 non risulta né respinto né precluso. Differentemente però dal resoconto, l'elenco degli emendamenti specifica il solo 1.1 come approvato, nulla specificando riguardo all'1.6 etc.
Quel che è certo è che l'emendamento 1.6 non risulta né respinto né precluso. Differentemente però dal resoconto, l'elenco degli emendamenti specifica il solo 1.1 come approvato, nulla specificando riguardo all'1.6 etc.
Al contrario dell'articolo, tale rettifica potrebbe essere oggetto di modifiche in futuro; segue l'articolo originario.
Le simil-militari rimangono sportive, quindi detenibili fino a 6 pezzi. |
Emendamento 1.6 (testo 2), presentato dai senatori Malan (PDL) e Saia (Lega)
a) sopprime l'ultimo periodo della lettera a) al primo comma, ovvero
sopprime la pubblicazione telematica delle schede delle armi a cura del BNP (alias il nuovo catalogo);
sopprime la pubblicazione telematica delle schede delle armi a cura del BNP (alias il nuovo catalogo);
b) agendo sulla lettera b) al comma 1, elimina dalle armi sportive quelle somiglianti alle armi automatiche, lasciando le sole demilitarizzate.
Combinando i due emendamenti approvati col testo originario si ottiene il testo approvato dalla commissione:
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di armi)
1. Al fine di potenziare l’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo e rafforzare l’attività di prevenzione delle condotte illecite connesse all’uso delle armi:
a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. [Con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, una scheda tecnica che contiene le caratteristiche del tipo d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo. (periodo soppresso)]».
b) l’articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, è sostituito dal seguente:
«Art. 2 – 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, può essere riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell’importatore, la qualifica di arma per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.».
2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1º gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell’arma ai fini dell’inserimento nel registro di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
In sostanza non è cambiato nulla. E' stata solo eliminata la pubblicazione delle schede dei singoli esemplari, o meglio dei "tipi" dato il testo approvato con l'emendamento 1.1.
Quindi:
- La competenza per l'accertamento della qualità di arma comune da sparo rimane al BNP;
- Lo stesso BNP può chiedere parere (teoricamente non vincolante) alla CCCCA circa l'attribuzione della qualità di arma comune e se del caso anche di arma sportiva;
- Le armi somiglianti ad armi automatiche le demilitarizzate rimangono coattamente classificate sportive, tutte;
- Rimane l'abominevole ed inutile "sanatoria" per le armi importate legalmente (!) dal 1 gennaio al 20 giugno 2012.
Questo il frutto di tutte le pressioni, le battaglie, e così via. Questa schifezza di testo con queste drammatiche conseguenze. E c'è perfino chi canta vittoria, vantando il respingimento di un fantomatico "emendamento Adamo", che però non è mai esistito! Si è trattato solo di una proposta in commissione che, come era intuibile, non ha avuto nessun seguito a causa della assoluta inapplicabilità del ddl Adamo, che marcisce nelle cantine del Senato fin dal 2009 e di cui non è prevista in alcun modo la discussione in assemblea.
Troppo facile, secondo il modesto parere di chi scrive, inventare pericoli inesistenti per poi vantarsi di averli respinti. Specie se poi i risultati reali sono questi, una sconfitta su tutta la linea.
Ma per fortuna non è ancora finita, il decreto ancora non è convertito e qualche speranza rimane.
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