mercoledì 11 luglio 2012

DL 79/2012, disastro emendamenti

E' iniziata ieri la discussione al Senato sugli emendamenti al DL 79/2012, presentati entro il 4 luglio ma resi noti ufficialmente solo stamattina. La buona notizia è che la proposta delle senatrici Adamo ed Incostante è svanita nel nulla, come era immaginabile a causa della effettiva inapplicabilità del ddl Adamo. La cattiva notizia è che i sei emendamenti presentati sono uno peggio dell'altro, con un paio di eccezioni. E l'unico emendamento realmente utile ed intelligente non è però relativo al problema che si era creato, ma è comunque apprezzabile lo sforzo di chi l'ha presentato. Passiamo direttamente ad una sintetica analisi degli emendamenti.
Emendamento 1.1, presentato dai senatori Saia (CN) ed Orsi (PDL):
Riformula con poche differenze la lettera a) del primo comma, confermando il ruolo del BNP per l'accertamento della qualità di arma comune ed il ruolo consultivo non vincolante della CCCCA. Nella parte finale di fatto reistituisce il catalogo nazionale tale e quale, prevedendo la
pubblicazione di una scheda non più per ogni "esemplare" ma per ogni "tipo" (ovvero modello), ad esclusione delle armi da caccia ad anima liscia e delle armi ad avancarica. Il catalogo tale e quale. C'è da domandarsi: a chi giova? Rispondere non è complesso e non occorre tanta fantasia...

Emendamento 1.2, presentato dai senatori Divina (Lega) e Calderoli (Lega):
Alla lettera a) del primo comma aggiunge dopo le parole "all'uso sportivo" le parole "o venatorio", che ricorre due volte e quindi, non essendo specificato dove esattamente dovrebbe aggiungersi, deve aggiungersi entrambe le volte. In pratica attribuisce al BNP ed alla CCCCA la facoltà di stabilire se un'arma sia utilizzabile per l'attività venatoria, nonostante questo è in realtà già stabilito a priori dalla L. 157/92 (art. 13). Un emendamento a dir poco peggiorativo, "formulato" da gente che non ha idea di cosa stia parlando.

Emendamento 1.3, presentato dai senatori Carrara (CN) e Saia (CN):
Alla lettera b) elimina dalla classificazione sportiva coatta le armi simil-militari, lasciando solo quelle demilitarizzate. Non si capisce per quale criterio le armi demilitarizzate, la maggior parte delle volte assolutamente identiche (anche meccanicamente) a quelle simil-militari, dovrebbero rimanere sportive e non seguire la classificazione delle loro omologhe, ma non si può non ritenere questo emendamento leggermente migliorativo.

Emendamento 1.4, presentato dai senatori Divina (Lega) e Calderoli (Lega):
Alla lettera b) trasforma la formulazione originaria "sono armi sportive" in "possono essere armi sportive o per uso venatorio". Un emendamento inutile, che rende la norma di ancor più difficile (e quindi ambigua e quindi manipolabile) interpretazione. Oltretutto si tratta di parole aggiunte a sproposito e fuori tema rispetto all'articolo di legge che dovranno modificare, che tratta solo di armi sportive e solo quelle deve regolamentare. Mantiene in sostanza l'assimilazione delle armi simil-militari alle armi sportive, dicendo che possono avere uso venatorio. Totalmente inutile, dato che è la già citata L. 157/92 (art. 13) a stabilire quali sono le armi utilizzabili per l'attività venatoria e nulla importa (e comporta) se esse siano anche classificate sportive. Oltretutto la formulazione proposta dall'emendamento non permetterebbe di capire se la qualifica di "per uso sportivo o venatorio" sia alternativa o eventualmente coincidente, rischiando di introdurre il principio che le armi sportive non possano essere utilizzate a caccia. Ovvero l'esatto contrario della situazione attuale, checché ne credano i più.

Emendamento 1.5, presentato dal senatore Di Stefano (PDL):
Modifica l'art. 11 della L. 394/91, consentendo il solo trasporto di armi all'interno dei parchi nazionali. Unico emendamento intelligente, per quanto non pertinente col contenuto del decreto e mal formulato, ma che consentirebbe di limitare il riproporsi di situazioni assurde scaturite da una norma a sua volta mal formulata che nella volontà del legislatore del 1991 serviva a reprimere le attività di bracconaggio nei parchi nazionali, ma nella pratica si è rivelata un ulteriore strumento di repressione ai danni di persone oneste.

Emendamento 1.6, presentato dal senatore Malan (PDL)
Nella sostanza e negli effetti identico all'emendamento 1.3.

La situazione è demoralizzante. Non ostante la proposizione di un paio di emendamenti positivi, nei limiti del loro campo di applicazione, non abbiamo visto presentare l'emendamento più logico che ci si potesse aspettare, che molto semplicemente avrebbe recitato all'incirca: "l'art. 1 è soppresso". Difatti nessuna delle disposizioni introdotte dal decreto hanno una qualche rilevanza dal punto di vista della P.S. o della semplificazione o chiarificazione amministrativa, anzi.
Al limite ci si sarebbe aspettati qualche emendamento che chiarisse alcuni dei dubbi sorgenti dalla lettura del decreto, ad esempio quella che potrebbe portare (già dal 21 giugno) molte persone a passare guai serissimi: le armi che siano sia sportive che da caccia come devono essere considerate ai fini dei limiti alla detenzione di cui all'art. 10 L. 110/75?
Non dimentichiamo che la detenzione oltre i limiti comporta la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 2.000 a 10.000 euro. Con arresto obbligatorio quando si tratti di più di due armi comuni da sparo.

Sinceramente non comprendiamo le esultanze ed i giubili generali e di alcune associazioni, dato che la situazione non solo non è migliorata, ma come visto rischia addirittura di peggiorare. Ad ogni modo la discussione continuerà oggi, nel pomeriggio. La speranza è che qualcosa possa cambiare realmente in meglio, altrimenti toccherà aspettare la discussione alla Camera, ma lì, detto tra noi, è ancora più improbabile che le cose possano migliorare.

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