martedì 17 luglio 2012

Presentati al Senato nuovi emendamenti al DL 79/2012 (parte 2)

AGGIORNAMENTO


Proprio mentre eravamo intenti a concludere il commento agli emendamenti presentati è arrivata la notizia, comunicata dalla rivista Armi e Tiro, dell'approvazione degli emendamenti che cancellano totalmente l'articolo del decreto relativo alle armi. Si tratta indubbiamente di un'ottima notizia ma sarà bene rimanere comunque vigili, dato che per alcuni la motivazione risiede nella richiesta di varare una legge apposita per la materia. Come se non ne fosse entrata una in vigore l'anno scorso. E soprattutto non bisogna dimenticare che il decreto è ancora in vigore col testo originario, e vi rimarrà fino alla conversione definitiva, e che il testo è ancora suscettibile di modifiche alla Camera.
Ad ogni modo pubblichiamo di seguito la seconda parte dell'articolo sui nuovi (o meglio vecchi) emendamenti, per poter comunque illustrare a quali pericoli siamo stati esposti in caso di approvazione di quelli sbagliati.





Possiamo ora iniziare l'analisi degli emendamenti al DL 79/2012 presentati in Senato entro il 12 luglio, ma esposti in assemblea ieri in Senato. Sono stati pubblicati il 13 luglio in un fascicolo sul sito del Senato. Senza indugi, essendo lavoro non breve, cominciamo.

Emendamenti 1.100 ed 1.101, rispettivamente dei senatori Saia e Divina:
hanno contenuto identico, sopprimere l'articolo 1. Indubbiamente i migliori emendamenti presentati. 

Emendamento 1.1/100, presentato dal sen. Malan:
emenda un emendamento, in particolare elimina l'ultimo periodo dall'emendamento 1.1 approvato dalla I commissione, ovvero cancella il "neo-catalogo" costituito dalle schede pubblicate dal BNP.

Emendamento 1.102, presentato dal sen. Saia:
emendamento con errori nel contenuto. Sostituisce la lettera a) al primo comma con un testo che vorrebbe a sua volta sopprimere il primo comma dell'art. 2 L. 110/75, a suo dire introdotto dalla lettera b) dello stesso art. 1. Il problema è che
nessuna parte del decreto in esame interviene sull'art. 2 L. 110/75, ma esclusivamente sull'art. 11, sicché questo emendamento non ha senso.

Emendamento 1.103 presentato dal sen. Saia:
riformulando con poche differenze la lettera a) dell'art. 1, specifica che il BNP pubblica le schede delle sole armi destinate al mercato interno. Emendamento puzzolente.

Emendamento 1.104, presentato dal sen. Saia:
riformula anch'esso la lettera a) dell'art. 1, limitando le funzioni del BNP alla sola verifica della qualità di arma comune eliminando la possibilità di richiesta di parere alla CCCCA e la pubblicazione delle schede.

Emendamento 1.105, presentato dal sen. Saia:
sostituisce la lettera b) del primo comma,  riformulando quindi completamente l'art. 2 L. 85/86 e stabilendo che sono armi sportive:
a) le armi lunghe demilitarizzate di modello in dotazione a forze armate o forze di polizia italiane o straniere;
b) le armi lunghe semiautomatiche di cui esista una versione automatica in dotazione a forze armate o forze di polizia italiane o straniere;
c) le armi riconosciute tali dal Banco Nazionale di prova.
Un secondo comma aggiunto all'art. 2 L. 85/86 specifica che le altre armi sportive di cui alla lettera c) devono corrispondere ai criteri attualmente in vigore.In sostanza stravolge la classificazione delle armi sportive in quanto tutte le armi simil-militari ad eccezione delle armi corte rimarrebbero sportive, ma di fatto cancella la classificazione sportiva delle armi già riconosciute. Strano a leggersi, eppure è così. Difatti le armi ad oggi sportive, per rimanere tali, devono passare nuovamente per il BNP per ottenere l'attribuzione (in quanto sono state riconosciute tali dal mininterno con nota all'abolito catalogo e non dal BNP). Quest'ultimo aspetto potrebbe comunque essere sanato o con un ulteriore emendamento o con un'azione di riconoscimento massivo da parte del BNP, ma più probabilmente ricorrerebbe ad una procedura simile a quella inventata per le repliche ad avancarica. L'esclusione delle armi corte paradossalmente rappresenta un peggioramento, dato che le armi corte simili ad armi automatiche sarebbero state le uniche favorite dal decreto in quanto detenibili in numero maggiore.

Emendamento 1.106, presentato dal sen. Saia:
sopprimendo il primo comma della lettera b) all'art. 1 elimina dalla classificazione sportiva le armi simil-militari e le militarizzate. Meglio di nulla.

Emendamento 1.107, presentato dal sen. Palma:
sostituendo il primo comma della lettera b) all'art. 1 elimina dalla classificazione sportiva le armi simil-militari mantenendo le sole demilitarizzate. Come per l'emendamento 1.3 non si capisce la motivazione alla base di questa illogica disparità di trattamento. MA anche questo sarebbe meglio di nulla.

Emendamento 1.108, presentato dai senatori Bonfrisco, Palma ed Amato:
omesso giacché non pertinente alla materia.

Emendamento 1.109, presentato dal sen. Ceccanti:
omesso anche questo in quanto relativo alla CRI.

Emendamento 1.110, presentato dal sen. Saia:
sostituisce il secondo comma dell'art. 1, riproponendo all'inizio la sanatoria delle armi già importate. In una seconda parte stabilisce che le armi già detenute prima dell'entrata in vigore mantengono la classificazione secondo le leggi precedentemente in vigore mentre le armi classificate sportive a seguito dell'entrata in vigore del decreto vengono considerate sportive solo se così denunciate dal detentore.
Il mantenimento della sanatoria è senz'altro negativo, però la seconda parte è invece illuminata. Difatti anche in caso di approvazione dell'emendamento 1.104 già visto salverebbe dalla declassificazione e da qualunque altro dubbio tutte le armi già riconosciute sportive. Inoltre, stabilendo che sia il detentore a decidere se un'arma è detenuta in qualità di sportiva o semplicemente venatoria (o generalmente comune se non in calibro da caccia) risolverebbe tutti i problemi legati ai limiti alla detenzione di cui all'art. 10 L. 110/75. A nostro parere un ottimo emendamento.

Emendamento 1.111, presentato dal sen. Saia:
inserisce un comma 2-bis dopo il secondo (non si capisce perché non chiamarlo 3), con cui si modifica l'art. 10 L.110/75 nella parte relativa alla licenza di collezione per armi comuni da sparo. La variazione è complessa da spiegare nella sostanza e negli effetti, specie in relazione ai molti luoghi comuni che esistono su tale licenza.
La modifica rende esente da bollo l'inserimento in collezione di armi da caccia ad anima liscia e di repliche ad avancarica e stabilisce che per l'utilizzo esclusivamente delle armi sportive in collezione (ed esclusivamente in poligoni del TSN o "autorizzati") è sufficiente dare avviso all'Autorità nelle 48 ore precedenti, anche per via telematica, nonché che nelle 24 ore precedenti si possono detenere le munizioni relative alle armi che si utilizzeranno, col vincolo di doverle utilizzare durante la sessione di tiro o distruggere.
Tale intervento nasce dall'ambiguità e disomogeneità con cui sono trattate le licenze di collezione. Nelle intenzioni è buono, ma nella sostanza si vedrà quanto sia pessimo.
Per prima cosa non si capisce a che pro rendere esente da bollo solo l'inserimento in collezione (e non anche il depennamento) delle sole armi da caccia ad anima liscia e repliche ad avancarica. Difatti queste sono detenibili in numero illimitato e conseguentemente nessuno ha interesse al loro inserimento in collezione; le armi ad avancarica monocolpo addirittura non sono proprio armi comuni da sparo e non devono essere neanche denunciate. Specificando che tali inserimenti sono esenti da bollo si definisce quindi che tutti gli altri non lo sono, sicché probabilmente diverrebbero in bollo tutti i depennamenti di tutte le armi e sicuramente diverrebbero in bollo tutti gli inserimenti di armi che non siano da caccia ad anima liscia o repliche di avancarica. Attualmente la questione del bollo per le licenze di collezione non è chiarita dalla Legge e ogni Questura ragiona autonomamente, così che vi sono Questure che richiedono addirittura due bolli per gli inserimenti (uno per l'istanza ed uno per la licenza aggiornata) ed altre che non richiedono niente e si comunicazioni in carta libera. Ovviamente stabilire che l'inserimento di alcune armi (che oltretutto non necessitano di essere inserite in collezione) è esente da bollo equivale a dire che l'inserimento di tutte le altre armi è in bollo e così diverrebbe anche dove attualmente il bollo non lo richiedono. Per gli altri le cose rimarrebbero come sono, quindi questa prima parte è senza dubbio peggiorativa.
La seconda parte, relativa all'utilizzo delle armi sportive, si basa su un luogo comune molto diffuso ma che non trova riscontro nella Legge, ovvero che le armi in collezione non possano essere utilizzate. Ciò è assolutamente falso e deriva dalla disposizione nell'art. 10 L. 110/75 che vieta la detenzione di munizioni per le armi in collezione (con pene severissime). Ma nessuna norma vieta che le armi possano essere portate, né tanto meno trasportate, e che le si possano utilizzare in un qualche poligono o, per chi ha la licenza di porto per il tipo specifico di arma, in campagna. Proprio in virtù dell'assenza di tali divieti, alcune Questure impongono delle prescrizioni aggiuntive atte a vietare o limitare l'uso delle armi in collezione, ma contro di esse, per quanto da osservarsi, è possibile ricorrere in quanto non motivate da reali esigenze ai fini della Sicurezza. Specificare quindi che le armi sportive in collezione sono utilizzabili previa comunicazione all'Autorità peggiora senza dubbio la posizione delle altre armi, costringendo a chiedersi quale debba essere la differenza nel loro trattamento. Significa che possono essere utilizzate senza comunicazioni? Significa che possono essere utilizzate ma necessitano di una autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità? Significa che non possono proprio essere utilizzate? In questo caso sicuramente ogni Questura risponderebbe diversamente dalle altre e, se interpellato, certamente il ministero opterebbe per l'interpretazione più restrittiva.
Unica parte positiva sarebbe quella relativa alla temporanea detenzione delle munizioni, ma di impatto certamente insufficiente per bilanciare il disastro delle innovazioni già viste, nate da buone intenzioni ma con effetti assolutamente deleteri.

Emendamento 1.112, presentato dal sen. Saia:
identico all'emendamento 1.111 già illustrato, ma senza l'esclusione dal bollo per l'inserimento in collezione delle armi da caccia ad anima liscia e per le repliche ad avancarica.

Questi sono quindi gli emendamenti su cui il Senato dovrà decidere oggi, a cui si devono aggiungere quelli già presentati in commissione e l'emendamento 1.1 già approvato dalla commissione, che risulta quindi come presentato dalla commissione stessa. Come si è visto, su 14 nuovi emendamenti presentati solo quattro hanno un effetto positivo, mentre dei rimanenti alcuni avrebbero effetti che definire peggiorativi è poco. Non ci resta che sperare che il Senato si accorga che, contrariamente a quel che Vizzini e gli altri vogliono far credere loro, il "vuoto normativo" di cui tanto si parla in realtà non esiste né è mai esistito. E conseguentemente cestinino l'intera parte del decreto relativa alle armi, come proposto tramite due ottimi emendamenti.

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